1. Il presente
regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 13 della legge n.
289 del 27 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti alla data del 31 dicembre 2002, in materia di imposta
comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche.
2. Non possono formare
oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l’ente
impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, escluse dalla definizione agevolata le
controversie tributarie che, alla data di approvazione del presente
regolamento, sono divenute definitive.
Art. 2
Definizione
agevolata dei rapporti tributari non definiti in
materia
di imposta comunale sugli immobili
1. I soggetti passivi
dell’imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31 dicembre 2002, non
hanno presentato la dichiarazione prevista
dall’art. 10, comma 4, del d.lgs n. 504/92 ovvero hanno presentato la
citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e
non hanno versato l’imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali,
alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento
previsti dall’art. 11, comma 2, del d.lgs n. 504/92, possono definire i
rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000 e 2001 con il
versamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore
imposta dovuta, con successiva deduzione di eventuali somme comunque versate e
documentate e con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative
previste dall’art. 14 del citato d.lgs n. 504/92, come sostituito dall’art. 14
del d.lgs n. 473/97:
a)sanzione omessa presentazione della
dichiarazione: dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di £
100.000, € 51,65;
b)sanzione dichiarazione
infedele: dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta;
c)sanzione omissioni ed errori non
incidenti sull’ammontare del tributo: da
£ 100.000 a £ 500.000, da € 51,65 a € 258,23;
2. Ai fini di cui al comma
1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza,
entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di
adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto
dall’ufficio tributi, con la quale si richiede, a pena di inammissibilità, la
definizione agevolata di tutte le annualità 1998, 1999, 2000 e 2001.
3. L’istanza di
definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa
dichiarazione di cui all’art. 10, comma 4, del d.lgs n. 504/92, ovvero per le ipotesi di
infedeltà della stessa, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi
alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con
la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con l’indicazione
delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del
versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all’istanza.
Definizione agevolata dei rapporti tributari
non definiti in materia
di imposta comunale sulla pubblicità
1. I soggetti passivi
dell’imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31 dicembre 2002,
non hanno presentato la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 1 e 2, del
d.lgs n. 507/93 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati
infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato l’imposta
dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31
dicembre 2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti
dall’art. 10, comma 1, del d.lgs n. 507/93, possono definire i rapporti
tributari relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento di una somma
pari al 50% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione
degli interessi e delle sanzioni amministrative previste dall’art. 23 del
citato d.lgs n. 507/93, come sostituito dall’art. 12 del d.lgs n. 473/97:
a)sanzione omessa
presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200% del tributo dovuto,
con un minimo di £ 100.000, € 51,65;
b)sanzione dichiarazione
infedele: dal 50 al 100% del tributo dovuto;
c)sanzione omissioni ed
errori non incidenti sull’ammontare del tributo: da £ 100.000 a £ 500.000, da €
51,65 a € 258,23;
2. Ai fini di cui al comma
1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza,
entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di
adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello
predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione
agevolata, a pena di inammissibilità, di entrambe le annualità 2001 e 2002.
3. L’istanza di
definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa
dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1 e 2, del d.lgs n. 507/93, ovvero per le ipotesi di
infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l’indicazione dei
dati relativi alla pubblicità non dichiarata, ovvero dichiarata in modo
infedele, con la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con
l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli
estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale
all’istanza.
1. I soggetti passivi
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31
dicembre 2002, non hanno presentato la
denuncia prevista dall’art. 70, comma 1 e 2, del d.lgs n. 507/93 ovvero hanno
presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull’ammontare del
tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai
quali, alla predetta data, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento
previsti dall’art. 71, comma 1, del d.lgs n. 507/93, possono definire i
rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con
esclusione dell’annualità 1998 per l’ipotesi di denuncia infedele, mediante il
versamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore
imposta dovuta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative
previste dall’art. 76 del citato d.lgs n. 507/93, come sostituito dall’art. 12
del d.lgs n. 473/1997:
a)sanzione omessa
presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200% del tributo dovuto,
con un minimo di £ 100.000, € 51,65;
b)sanzione dichiarazione
infedele: dal 50 al 100% del tributo dovuto;
c)sanzione omissioni ed
errori non incidenti sull’ammontare del tributo: da £ 100.000 a £ 500.000, da €
51,65 a € 258,23;
2. Ai fini del comma 1, i
soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza,
entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di
adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello
predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione
agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a
tutte le annualità ivi indicate.
3. L’istanza di
definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa
denuncia di cui all’art. 70, comma 1 e 2, del d.lgs n. 507/93, ovvero per le ipotesi di
infedeltà della dichiarazione, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati
relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo
infedele.
4. Relativamente ai
carichi degli anni d’imposta 1999 e 2000 affidati ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione, i debitori potranno
estinguere il debito senza corrispondere interessi di mora e sanzioni con il
solo pagamento:
a)di una somma pari al 50%
dell’importo iscritto a ruolo;
b)delle somme dovute al
concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure
esecutive eventualmente
effettuate.
5. L’istanza di
definizione agevolata per i carichi iscritti nei ruoli dovrà contenere anche
l’indicazione del numero dell’avviso ricevuto.
6. La prova dell’avvenuto
pagamento è costituita dalla esplicita dichiarazione, contestuale all’istanza
di definizione agevolata, di accettazione del pagamento del tributo nella
misura prevista in sede di sanatoria, autorizzando l’iscrizione delle somme nei
ruoli che saranno emessi secondo le vigenti disposizioni.
Art. 5
Definizione
agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di
tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche
1. I soggetti passivi
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che, alla data del 31
dicembre 2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall’art. 50,
comma 1 e 2, del d.lgs n. 507/93 ovvero hanno presentato la citata denuncia con
dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato la tassa
dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31
dicembre 2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti
dall’art. 51, comma 3, del d.lgs n. 507/93, possono definire i rapporti
tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una
somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con
esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative previste dall’art.
53 del citato d.lgs n. 507/93, come
sostituito dall’art. 12 del d.lgs n. 473/97:
a)sanzione omessa
presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200% del tributo
dovuto, con un minimo di £ 100.000, € 51,65;
b)sanzione dichiarazione
infedele: dal 50 al 100% del tributo dovuto;
c)sanzione omissioni ed
errori non incidenti sull’ammontare del tributo: da £ 100.000 a £
500.000, da € 51,65 a € 258,23;
2. Ai fini di cui al comma
1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza,
entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di
adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello
predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione
agevolata, a pena di inammissibilità, di tutte le annualità 2000, 2001 e 2002.
3. L’istanza di
definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa
denuncia di cui all’art. 50, comma 1 e 2, del d.lgs n. 507/93, ovvero per le
ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche
l’indicazione dei dati relativi all’occupazione non denunciata ovvero
denunciata in modo infedele.
4. Relativamente ai carichi
degli anni d’imposta 1999 e 2000 affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione, i debitori potranno estinguere il debito
senza corrispondere interessi di mora e sanzioni con il solo pagamento:
a)di una somma pari al 50%
dell’importo iscritto a ruolo;
b)delle somme dovute al
concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure
esecutive eventualmente
effettuate.
5. L’istanza di definizione
agevolata per i carichi iscritti nei ruoli dovrà contenere anche l’indicazione
del numero dell’avviso ricevuto.
6. La prova dell’avvenuto
pagamento è costituita dalla esplicita dichiarazione, contestuale all’istanza
di definizione agevolata, di accettazione del pagamento del tributo nella
misura prevista in sede di sanatoria, autorizzando l’iscrizione delle somme nei
ruoli che saranno emessi secondo le vigenti disposizioni.
Art. 6
Definizione
agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili,
imposta sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani
e tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche
1. Gli atti di
accertamento d’ufficio, d’accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o
denunce e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’imposta comunale
sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche, definitivi e non definitivi possono essere
definiti con il pagamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della
maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione
amministrativa tributaria.
2. Ai fini del comma 1, i
soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza,
entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di
adozione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello
predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione
agevolata dell’atto impositivo notificato.
3. L’istanza di
definizione agevolata di cui al precedente comma 2, dovrà contenere anche
l’indicazione dei dati relativi all’atto impositivo notificato, con
l’indicazione delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta, di
tassa o di maggiore tassa, degli interessi di mora e delle sanzioni tributarie
amministrative, nonché l’indicazione delle somme versate a titolo di
definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui
attestazione va allegata in originale all’istanza.
Definizione agevolata
delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta
sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani
e tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche
1. Le controversie
tributarie, riguardanti l’imposta comunale sugli immobili, l’imposta comunale
sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi e aree pubbliche e tassa sui
rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla
data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze
definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 50%
dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e
della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di cui al comma
1 soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza,
entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di
adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello
predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione
agevolata dell’atto impositivo notificato.
3. L’istanza di
definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i
dati relativi al giudizio tributario, l’indicazione dell’atto impositivo
oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d’imposta o di maggiore
imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e
sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di
definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui
attestazione va allegata in originale all’istanza.
4. Il termine di
sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione
agevolata, di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, è fissato alla data del
30 settembre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli
organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha
presentato l’istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al
giudice competente l’apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di
definizione agevolata.
6. Ai fini dell’estinzione
del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice
competente l’esito della definizione agevolata della lite.
Modalità
di versamento, perfezionamento della definizione agevolata,
rigetto
delle istanze, pubblicità, efficacia
1. L’istanza di cui ai
precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si perfeziona con il pagamento delle
somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 90
giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente regolamento,
mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a
disposizione dal Comune o con la esplicita dichiarazione che autorizza
l’iscrizione a ruolo delle somme dovute nei casi di TA.R.S.U. e T.O.S.A.P..
2. Se l’importo complessivo
delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a €
250,00 per annualità il versamento può essere eseguito in 4
rate di pari importo: la prima dovrà versarsi contestualmente alla richiesta di
definizione agevolata, le rate successive entro il giorno 30 dei mesi di
luglio, settembre e novembre 2003;
In questa ipotesi il
pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate
successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a
mezzo ruolo ovvero con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
3. Gli errori scusabili,
ritenuti tali a insindacabile giudizio dell’ente impositore, attinenti al
versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere
regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di
questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in
mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione
non sarà considerata perfezionata.
4. L’istanza di
definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme
eventualmente già versate dalla data del 31 dicembre 2002 a quella di
pubblicazione del presento regolamento.
Rigetto delle istanze di
definizione agevolata
1. Il Comune provvede,
entro il 30 settembre 2003, alla verifica del corretto adempimento dei
versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della
veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di
omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in
ipotesi di accertata infedeltà dell’istanza, con provvedimento motivato, da
comunicare all’interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento, rigetta l’istanza di definizione, riservandosi di attivare la
procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali
previsti dalle singole disposizioni normative.
2. In assenza di rigetto
la richiesta si intende accolta ad ogni effetto.
1. Il presente regolamento
entra in vigore il giorno stesso della esecutività della delibera di adozione.
2. Il responsabile
dell’ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la
massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento a mezzo di
manifesti, stampa locale ed altri mezzi ritenuti idonei
3. Il presente regolamento
è distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.
Note:
(1) Inserire l’ipotesi agevolativa che l’ente intende adottare
tenendo presente che il comma 1 dell’art 13 della legge 289/2002, consentendo
agli enti locali di stabilire la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse
loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e
sanzioni, prefigura una serie di ipotesi agevolative che vanno da quella
massima delle riduzione dell’imposta e della tassa con esclusione di sanzioni
e interessi a quella più contenuta di eliminazione o solo riduzione della
sanzione e degli interessi, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa
e dell’imposta. Per esempio se si decide dl concedere la massima agevolazione
il periodo può essere completato aggiungendo le seguenti parole:
«pari al ... % dell’imposta o della maggiore imposta dovuta con
esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria».
(2)11 termine di sospensione dei processi tributari interessati
dalla definizione agevolata può essere determinato dai singoli enti locali. Pèr
l’individuazione del citato termine di sospensione gli enti locali avranno
cura di considerare il probabile termine di conclusione del procedimento di
controllo delle domande di definizione agevolata che dovrebbe, comunque, non
andare oltre il 30/9/2003, in quanto, ai sensi dell’art. 193 del Testo unico
del leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con dlgs 18/8/2000 n. 267, entro tale data i comuni devono
provvedere alla saIvaguardia degli equilibri di bilancio procedendo, tra l’altro,
alla ricognizione della gestione dei residui attivi;
(3) La tassa raccolta rifiuti utbani di regola è riscossa mediante
ruolo; tuttavia l’ente, con l’esercizio della potestà regolamentare, può
decidere di riscuotere detto tributo mediante versamento diretto su proprio
conto corrente. Ed è questa l’ipotesi considerata nella stesura del presente
comma 1 dell’art. 8, anche perché essa è la più semplice da gestire in materia
di condono. Se l’ente, però, intende utilizzare il ruolo per la riscossione
delle som me da condono Tarsu occorre adattare la presente disposizione regolamentare.
(4) Indicare l’importo minimo per quale l’ente ritiene di poter
concedere la rateizzazione.
(5) Indicare il numero delle rate stabilite dall’ente.
(6) Indicare le scadenze delle singole rate