REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

 

Ambito di applicazione

 

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31 dicembre 2002, in materia di imposta comunale sugli immobi­li, di imposta comunale sulla pub­blicità, di tassa per lo smaltimento­ dei rifiuti solidi urbani e di tas­sa occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rap­porti tributari per i quali l’ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accerta­mento.

3.    Sono, altresì, escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che, alla data di approvazione del presente regolamento, sono divenute definitive.

 

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

 

Art. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in

materia di imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell’impo­sta comunale sugli immobili che, alla data del 31 dicembre 2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista  dall’art. 10, comma 4, del d.lgs n. 504/92 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato l’imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall’art. 11, comma 2, del d.lgs n. 504/92, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000 e 2001 con il versamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con successiva deduzione di eventuali somme comunque versate e documentate e con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative previste dall’art. 14 del citato d.lgs n. 504/92, come sostituito dall’art. 14 del d.lgs n. 473/97:

a)sanzione omessa presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di £ 100.000, € 51,65;

b)sanzione dichiarazione infedele: dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta;

c)sanzione omissioni ed errori non incidenti sull’ammontare del tributo:  da £ 100.000 a £ 500.000, da € 51,65 a € 258,23;

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede, a pena di inammissibilità, la definizione agevolata di tutte le annualità 1998, 1999, 2000 e 2001.

3. L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all’art. 10, comma 4, del d.lgs         n. 504/92, ovvero per le ipotesi di infedeltà della stessa, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all’istanza.

 

Art. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia

di imposta comunale sulla pubblicità

1. I soggetti passivi dell’impo­sta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31 dicembre 2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 1 e 2, del d.lgs n. 507/93 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato l’imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31 dicembre 2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs n. 507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative previste dall’art. 23 del citato d.lgs n. 507/93, come sostituito dall’art. 12 del d.lgs n. 473/97:

a)sanzione omessa presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di £ 100.000, € 51,65;

b)sanzione dichiarazione infedele: dal 50 al 100% del tributo dovuto;

c)sanzione omissioni ed errori non incidenti sull’ammontare del tributo:  da £ 100.000 a £ 500.000, da € 51,65 a € 258,23;

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di entrambe le annualità 2001 e 2002.

3. L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1 e 2, del d.lgs      n. 507/93, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata, ovvero dichiarata in modo infedele, con la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all’istanza.

 

Art. 4

Definizione agevolata dei tributari non definiti in materia di

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31 dicembre 2002, non  hanno presentato la denuncia prevista dall’art. 70, comma 1 e 2, del d.lgs n. 507/93 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall’art. 71, comma 1, del d.lgs n. 507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con esclusione dell’annualità 1998 per l’ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative previste dall’art. 76 del citato d.lgs n. 507/93, come sostituito dall’art. 12 del d.lgs n. 473/1997:

a)sanzione omessa presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di £ 100.000, € 51,65;

b)sanzione dichiarazione infedele: dal 50 al 100% del tributo dovuto;

c)sanzione omissioni ed errori non incidenti sull’ammontare del tributo:   da £ 100.000 a £ 500.000, da € 51,65 a € 258,23;

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

3. L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all’art. 70, comma 1 e 2, del d.lgs          n. 507/93, ovvero per le ipotesi di infedeltà della dichiarazione, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele.

4. Relativamente ai carichi degli anni d’imposta 1999 e 2000 affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, i debitori potranno estinguere il debito senza corrispondere interessi di mora e sanzioni con il solo pagamento:

a)di una somma pari al 50% dell’importo iscritto a ruolo;

b)delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure

esecutive eventualmente effettuate.

5. L’istanza di definizione agevolata per i carichi iscritti nei ruoli dovrà contenere anche l’indicazione del numero dell’avviso ricevuto.

6. La prova dell’avvenuto pagamento è costituita dalla esplicita dichiarazione, contestuale all’istanza di definizione agevolata, di accettazione del pagamento del tributo nella misura prevista in sede di sanatoria, autorizzando l’iscrizione delle somme nei ruoli che saranno emessi secondo le vigenti disposizioni.

 

 

Art. 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di

 tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che, alla data del 31 dicembre 2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall’art. 50, comma 1 e 2, del d.lgs n. 507/93 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31 dicembre 2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall’art. 51, comma 3, del d.lgs n. 507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative previste dall’art. 53 del citato  d.lgs n. 507/93, come sostituito dall’art. 12 del d.lgs n. 473/97:

a)sanzione omessa presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di £ 100.000, € 51,65;

b)sanzione dichiarazione infedele: dal 50 al 100% del tributo dovuto;

c)sanzione omissioni ed errori non incidenti sull’ammontare del tributo: da £ 100.000 a £ 500.000, da € 51,65 a € 258,23;

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutte le annualità 2000, 2001 e 2002.

3. L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all’art. 50, comma 1 e 2, del              d.lgs n. 507/93, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi all’occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

4. Relativamente ai carichi degli anni d’imposta 1999 e 2000 affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, i debitori potranno estinguere il debito senza corrispondere interessi di mora e sanzioni con il solo pagamento:

a)di una somma pari al 50% dell’importo iscritto a ruolo;

b)delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure

esecutive eventualmente effettuate.

5. L’istanza di definizione agevolata per i carichi iscritti nei ruoli dovrà contenere anche l’indicazione del numero dell’avviso ricevuto.

6. La prova dell’avvenuto pagamento è costituita dalla esplicita dichiarazione, contestuale all’istanza di definizione agevolata, di accettazione del pagamento del tributo nella misura prevista in sede di sanatoria, autorizzando l’iscrizione delle somme nei ruoli che saranno emessi secondo le vigenti disposizioni.

 

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

 

Art. 6

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani

 e tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Gli atti di accertamento d’ufficio, d’accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, definitivi e non definitivi possono essere definiti con il pagamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell’atto impositivo notificato.

3. L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi all’atto impositivo notificato, con l’indicazione delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa, degli interessi di mora e delle sanzioni tributarie amministrative, nonché l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all’istanza.

 

CAPO III

Definizione agevolata delle liti pendenti

 

Art. 7

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta sulla pubbli­cità, tassa sui rifiuti solidi urbani

e tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Le controversie tributarie, ri­guardanti l’imposta comunale su­gli immobili, l’imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupa­zione spazi e aree pubbliche e tas­sa sui rifiuti solidi urbani, pen­denti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non so­no intervenute sentenze definiti­ve, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 50% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 sog­getti interessati devono presenta­re a questo ente, a pena di deca­denza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell’atto impositivo notificato.

 

3. L’istanza di definizione age­volata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati rela­tivi al giudizio tributario, l’indica­zione dell’atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d’imposta o di mag­giore imposta, di tassa o di mag­giore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie am­ministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione age­volata, con gli estremi del versa­mento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all’istanza.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dal­la presente definizione agevolata, di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 289 del     27 dicembre 2002, è fissato alla data del 30 settembre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l’istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l’apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell’estinzione del giud­izio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l’esito della definizione agevolata della lite.

 

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione agevolata,

rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

 

Art. 8

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione agevolata

1. L’istanza di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si perfeziona con il pagamen­to delle somme a titolo di defini­zione agevolata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente re­golamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune o con la esplicita dichiarazione che autorizza l’iscrizione a ruolo delle somme dovute nei casi di TA.R.S.U. e T.O.S.A.P..

2. Se l’importo complessivo del­le somme dovute a titolo di defini­zione agevolata è pari o superiore a € 250,00 per annualità il versamento può essere eseguito in 4 rate di pari importo: la prima dovrà versarsi contestualmente alla richiesta di definizione agevolata, le rate successive entro il giorno 30 dei mesi di luglio, settembre e novembre 2003;

In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la defini­zione agevolata e le rate successi­ve alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell’ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati en­tro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di rice­vimento e in mancanza, se tratta­si di versamento unico o della pri­ma rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

4. L’istanza di definizione age­volata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventual­mente già versate dalla data del 31 dicembre 2002 a quella di pubblicazione del presento regolamento.

 

Art. 9

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede, entro il 30 settembre 2003, alla veri­fica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipo­tesi di accertata infedeltà dell’istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all’inte­ressato anche a mezzo posta rac­comandata con avviso di ricevi­mento, rigetta l’istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini deca­denziali previsti dalle singole di­sposizioni normative.

2. In assenza di rigetto la richiesta si intende accolta ad ogni effetto.

 

Art. 10

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della delibera di adozione.

2. Il responsabile dell’ufficio tri­buti adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento a mezzo di manifesti, stampa locale ed altri mezzi ritenuti idonei

3. Il presente regolamento è distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

 

 

 

 

 

 

Note:

(1) Inserire l’ipotesi agevolativa che l’ente intende adottare tenendo presente che il comma 1 dell’art 13 della legge 289/2002, consentendo agli enti locali di stabilire la riduzione dell’ammontare delle imposte e tas­se loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, prefigura una serie di ipo­tesi agevolative che vanno da quel­la massima delle riduzione dell’im­posta e della tassa con esclusione di sanzioni e interessi a quella più contenuta di eliminazione o solo ri­duzione della sanzione e degli inte­ressi, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa e dell’impo­sta. Per esempio se si decide dl concedere la massima agevolazio­ne il periodo può essere completato aggiungendo le seguenti parole:

«pari al ... % dell’imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria».

(2)11 termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla definizione agevolata può essere determinato dai singoli enti locali. Pèr l’individuazione del citato termi­ne di sospensione gli enti locali avranno cura di considerare il pro­babile termine di conclusione del procedimento di controllo delle do­mande di definizione agevolata che dovrebbe, comunque, non andare oltre il 30/9/2003, in quanto, ai sensi dell’art. 193 del Testo unico del leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con dlgs 18/8/2000  n. 267, entro tale data i comuni devono provvedere alla saIvaguardia degli equilibri di bilancio procedendo, tra l’altro, alla ricognizione della gestione dei residui attivi;

(3) La tassa raccolta rifiuti utbani di regola è riscossa mediante ruolo; tuttavia l’ente, con l’esercizio della potestà regolamentare, può decidere di riscuotere detto tributo mediante versamento diretto su proprio conto corrente. Ed è questa l’ipotesi considerata nella stesura del presente comma 1 dell’art. 8, anche perché essa è la più semplice da gestire in materia di condono. Se l’ente, però, intende utilizzare il ruolo per la riscossione delle som me da condono Tarsu occorre adattare la presente disposizione rego­lamentare.

(4) Indicare l’importo minimo per quale l’ente ritiene di poter concede­re la rateizzazione.

(5) Indicare il numero delle rate stabilite dall’ente.

(6) Indicare le scadenze delle singole rate