REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 15.10.1994; modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.1997)

 

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA
 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 1461. svolto in regime di privativa nell'ambito dei territorio comunale, istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
1. Il servizio di Nettezza Urbana disciplinato dall'apposito Regolamento adottato al sensi dell'art. 8 dei D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

ART. 3 CONTENUTO DEI REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l’applicazione del tributo.

ART. 4 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
1. La tassa dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. La tassa dovuta da coloro che occupano a detengono i locali o le aree con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare a tra coloro che usano in comune i locali a le aree stesse.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5 FABBRICATI RURALI
1. Sono esentati dalla tassa rifiuti i fabbricati rurali abitati ad uso abitativo da imprenditori agricoli, braccianti e coltivatori diretti (art. 12 bis L. 425/96)

ART. 6 NON ASSOGGETTABILIT ED ESCLUSIONI DALLA TASSA
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perch risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tali circostanze siano dimostrate con idonea documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di, seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non hanno esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista, documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

6) le aree scoperte adibite a verde (diverse da quelle condominiali, sempre e comunque totalmente intassabili), non sono tassabili fino alla superficie di 200 mq.

7) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civile abitazioni (terrazze, balconi, ecc) fermo restando la speciale disciplina per le aree al verde, vanno escluse in via definitiva dal tributo(art. 62, c. 1, come modificato dall’art. 3, c. 68, l. C della L. 594/95.

8) le aree scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse ed ei locali diversi delle civili abitazioni 8es. i parcheggi degli alberghi) vanno calcolate nel limite del 50%.

ATTIVITA DETASSAZIONE %

Autocarrozzeria e Verniciatura 50
Autofficine per riparazione veicoli 40
Autofficine di elettrauto 30
Lavanderie 30

 

ART. 7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 8 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati svolto in regime di privativa. La tassa comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa dovuta:
a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal pi vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 500 metri e fino a 1.000 metri.
b) in misura pari al 30 % della tariffa se la suddetta distanza supera 1.000 metri e fino a 1.500 metri.
c) In misura pari al 20 % della tariffa per distanze superiori a 1.500 metri.
3. Le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare e della frequenza della raccolta, il tributo dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello., minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva,

ART. 9 PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 6, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota dal 2 al 10% in ragione inversa. del numero dei condomini, secondo il presente prospetto:
aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini
aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
aumento del 2% agli alloggi. siti in edifici oltre i 10 condomini.
Resta ferma l'obbligazione di colore che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributaria riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti a detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5. le aree comuni condominiali comprese quelle destinate a verde vanno escluse in via definitiva del tributo 8art. 63 del D.Lgs. 507/93 cosi come sostituito dall’art. 3, c. 68, let. E) della L. 549/95.

ART. 10 DECORRENZA DELLA TASSA
1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D. Lgs. 507/1993 corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbliga-zione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quella in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, d diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione e la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio

ART. 11 CLASSI DI CONTRIBUENZA
1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. Lgs 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal preveggente regolamento:

CLASSI
1) locali adibiti ad usa abitazione;
2) locali di ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde e rosticcerie;
3) locali di esercizi di vendita frutta e verdure, prodotti alimentari in genere, piante e fiori;
4) locali di bar, caff, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, discoteche, sale da gioco e sale da ballo;
5) locali di alberghi, locande, pensioni, affittacamere;
6) locali di collegi, convitti, case di cura e riposo, istituti di assistenza e beneficenza;
7) locali di esercizi di vendita diversi da quelli indicati al punto 3;
8) locali di uffici (professionali, commerciali, assicurativi, banche ecc.) agenzie, ricevitorie, mostre ed esposizioni;
9) locali di teatri, cinema, circoli, sale convegni;
10) locali di ambulatori, laboratori di analisi, saloni di bellezza (compresi barbieri e parrucchieri), palestre;
11) locali di stabilimenti industriali, oleifici, laboratori artigianali, autorimesse, magazzini;
12) locali non inseriti nelle precedenti classificazioni e non ad esse assimilabili;
13) locali adibiti a scuole;
14) campeggi;
15) banchi di vendita all'aperto: mercato settimanale;
16) banchi di vendita all'aperto: mercato ortofrutticolo;
17) parcheggi e posteggi;
18) distributori carburante, altre aree scoperte ad usa private;
19) enti pubblici

ART. 12 ESENZIONI
1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree seguenti:
a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, deve provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
b) gli edifici e le aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, ed ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
c) le abitazioni occupate da persone, sole o coniugi, che siano titolari esclusivamente di pensione sociale, limitatamente ai locali direttamente abitati a condizione che la superficie tassabile non sia superiore a mq.50;
d) le abitazioni di proprietà delle famiglie emigrate all'estero per motivi di lavoro, da comprovare con apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità Consolari competenti, a condizione che i locali da esentare non siano utilizzati da chicchessia ed a qualunque titolo, fermo restando che l'Ufficio dovrà controllare, attraverso l’utenza elettrica, il consumo medio di energia al fine di verificare l'effettivo utilizzo o meno dell'abitazione.2. Anche per detti edifici ed aree obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 19 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 13 RIDUZIONI
1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25 % le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessoria dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante: 25%;
b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 10%

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%

d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera C, risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio Nazionale: 30%

4) Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, debitamente documentata, con effetto dall'anno successivo e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5. Il contribuente obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'Art.76 del D. Lgs. n.507/1993.

ART.14 AGEVOLAZIONI
1. Nel caso di attività produttive commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile dei servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

ART 15 TARIFFE
1. Le tariffe vengono deliberate dalla giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altra, indicare:
a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
b) i dati consuntivi e previsionali relativi al costi del servizio discriminali in base alla loro classificazione economica;
c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione dei provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non obbligato ad adeguarci agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 16 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. Per la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deve essere estesa l’applicazione della tassa giornaliera alla occupazione temporanea di suolo pubblico (per un periodo non superiore a 183 giorni) anche se ricorrenti (art. 3, c 68, let. G) L. 549/1995.
2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo assolto col pagamento della tassa da effettuare, contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle dei D. Lgs. n. 507/1993 relative alla tassa annuale, in quanto compatibili.
7.          Trovano altresì applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART.17 SERVIZIO STAGIONALE
Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio e comunque per una percentuale non superiore al 40% della tariffa.

ART. 18 DENUNCE
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassatività rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:
a) l'indicazione del codice fiscale;
b) cognome e nome nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l'ubicazione e la superficie del singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia di cui al comma uno del presente articolo.
ART 19 LOTTA ALL'EVASIONE
1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
A) UFFICIO TRIBUTI:
- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente;
- La cartella del contribuente di cui sopra dovrà essere conservata in apposito classificatore, ordinata per Via ed in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbano essere apportate, per qualsiasi motivo variazioni al ruolo;
- Dovrà essere impiantato una schedario del contribuente le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
B) UFFICIO TECNICO:
-.Dovrà assicurare all'Ufficio ogni possibile collaborazione.
C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI:
- Dovrà assicurare tutti gli adempimenti derivanti dai compiti di istituto, nonchè gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
D) UFFICIO ANAGRAFE:
- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario comunale dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno nella lotta all'evasione.

ART. 20 ACCERTAMENTO
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'Ufficio emette avviso di accertamento d'Ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell IV anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l’organizzazione e la gestione del tributo di cui al successivo articolo 26 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali, delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili a maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalit.3. Gli avvisi di cui al comma uno devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ave non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè dei requisiti di capacità e di affidabilità dei personale impiegato dal contraente.

ART.21 RISCOSSIONE
1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni guidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denuncie presentate degli accertamenti notificati nei termini di cui al comma 1 del precedente articolo 20, iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 25 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza entro il 15 dicembre di ciascun anno. Detti Importi si arrotondano a mille lire per difetto, se la frazione non supera le 500 lire, per eccesso, se superiore.2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchè quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 602/1973, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nel ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale gli artt. 11, 12, escluso il 1 comma, 13, 18, 1 e 3 comma, 19, 2 comma, 20, 2 comma, 21, 2 comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. n.602/1973.
5. Si applicano in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. n.602/1973 e nel D.P.R. n. 43/1988.
6. Si applica l'art. 298 del Regio decreto 17 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni.

ART. 22 CONTROLLO DEI DATI
1. Ai fini dei controllo dei dati contenuti nelle denuncie a acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.21, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad Uffici pubblici od a enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART.23 ACCESSO AGLI IMMOBILI
In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 21, munti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 24 ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

ART.25 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART.26 RIMBORSI
1. Nei casi di errore e di duplicazione avvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento e di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittima, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.64, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.507/93, disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del citato medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda dei contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART.27 CONTENZIOSO
Contro gli atti di accertamento ammesso ricorso:
a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento del1a Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'Art.80 del D. Lgs. n.546/1992 recante: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge n.413/91.

ART. 28 SANZIONI
1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti a documenti o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entra il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura dei 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per tento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli .avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario e riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93.

ART.29 NORME ABROGATE
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.30 PUBBLICIT DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge n .241/90, sarà tenuta e disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE
1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART.32 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al Decreto Legislativo 15 dicembre 1993, n.507.

ART.33 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà                                                                                                                                                          di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni dei presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.