COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

 

 

AREA TRIBUTI, PATRIMONIO,
ENTRATE PATRIMONIALI

*****

 

 

 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

 

 

 

 

Oggetto: Conferma per l’anno 2011 delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

              

 

 

 

 

 

ORGANO COMPETENTE: ____________________________                             

 

 

 

 

 

Cattolica Eraclea lì __________________ 2010

 

 

 

 

Il Dirigente

Il Sindaco

Dott. Alfonso Sabella

Arch. Cosimo Piro

 

 

                                              

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 si esprime parere: FAVOREVOLE

 

 

- In ordine alla regolarità tecnica

                                                                                    
             Il Responsabile dell’Ufficio

                                                           __________________________                                                             

 

 

 

- In ordine alla regolarità contabile

                                                             

   Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                              ______________________________________

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. L.vo 267 del 18/08/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, giusto impegno assunto n°_________________ del ______________________.                                                                   

 

 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                              ______________________________________

 

                               

                                                       

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premesso che il Capo I° del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 ha stabilito la disciplina e le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

 

Considerato che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica del comune di appartenenza;

 

Considerato, ancora, che questo Comune appartiene alla Va classe (fino a 10.000 abitanti);

 

Dato atto che le tariffe da applicare, articolate nelle varie forme di pubblicità, sono stabilite dal D. Lgs n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed evidenziate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione dell’imposta, approvato con atto del C.C. n. 85 del 15/10/1994, esecutivo con decisione del 6/12/1994 n. 16697/17191;

 

Visto l’art. 10 della legge 28/12/2001 n. 488 che esclude l’applicazione dell’imposta sulle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

 

Vista le delibere della Giunta Municipale, con le quali sono state confermate dal 2004 al 2010 le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, vigenti nel 2003;

 

 

Vista la legge 24 luglio 2008 n. 126 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”;

 

Vista la legge 6 agosto 2008 n. 133 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

 

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (finanziaria 2011);

 

 P R O P O N E

 

la adozione di apposito atto deliberativo con il seguente dispositivo:

 

1)     Confermare per l’anno 2011 le medesime tariffe già applicate nell’anno 2010 per le varie forme di pubblicità e di affissione stabilite dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le misure e le tipologie specificate nell’allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)     Dare atto che il gettito previsto è di € 1.500,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità (insegne), di € 100,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità varia (gonfaloni/volantinaggio ) e di € 4.000,00 per il diritto sulle pubbliche affissioni;

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

 

ALLEGATO “A”

 

PUBBLICITA’ 2010

 

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

 

1. PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 e 7, comma 2.6)

 

1.1       Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe; stendardi o qualsiasi altro mezzo non pre­visto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – ( tariffa base ):

Durata - per anno solare. .……………………………………………………………....€ 11.362

           - non superiore a 3.mesi, per ogni mese o frazione di mese ………………..€  1.136

Per durata, superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

 

1.2       Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al 1.1 per ogni metro quadrato di superficie - ( tariffa base maggiorata del 100 %) :

Durata – per anno solare ……………………………………………………….…….€ 22.724

            - non superiore a 3 mesi, per ogni mese­ o frazione di mese ...................€  2.272

 

1.3       Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che ab­bia superficie compresa tra mq. 5.5 ed 8.5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50 % per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è del 100 %.

 

1.4       L’importo di ciascuna maggiorazione è determinata applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e delle maggiorazioni corrisponde all’importo totale dovuto.

 

2. PUBBLICITA'  EFFETTUATA CON VEICOLI (art.13 e 7 - c. 2, 6 e 7)

 

2.1       Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno dei veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata – per anno solare …………………………………………………..………€ 11.362

          - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese..………€   1.136

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100 %.

Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3 sono dovute le maggiorazioni dell’imposta ivi previste.

 

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio:

per i veicoli adibiti al servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

 

2.2     Pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per uso conto:

l’imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg. € 74.370

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 49.580

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie € 24.790

 

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

 

La relativa tariffa base od imposta è maggiorata del 100 %, in conformità all’art. 7 c. 7 D.Lgs. n. 507/1993.

 

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo della impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

 

E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

 

3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1-2-3)

 

3.1     Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico – elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o similari, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

durata – per anno solare…………………………………………….……………€ 33.053

          - non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese ………€   3.305

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2     Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dall’impresa, si applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

 

4. PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14 c. 4 e 5)

 

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

durata: - per ogni giorno……………………….€ 2.066

La durata superiore a 30 giorni si applica:

-      per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di …………………….…..€ 0.2066

-      dopo tale tariffa si applica la tariffa giornaliera di…………………€ 1.033

 

5. PUBBLICITA’ CON STRISCIONE E MEZZI SIMILI (art. 15 c. 1)

 

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari , che attraversano strade o piazze, la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a …………………€ 11.362.

 

6. PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

 

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati é dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49.580.

 

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art-15, c. 3)

 

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o fra­zione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, é dovuta l’imposta nella misura di:  . € 24.790.

 

8. PUBBLICITA’ VARIA (art. 15, c. 4)

 

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in base alla tariffa di …….€ 2.066

 

 

 

9. PUBBLICITA’ A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5).

 

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: € 6.197.

 

10. RIDUZIONE DELL’IMPOSTA (art. 16)

 

La tariffa dell’imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all’art. 16 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Le riduzioni sono cumulabili.

 

11. ESENZIONE DALL’IMPOSTA (art.17)

 

Sono esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art. 17 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507.

 

12.  MODALITA’ DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (art. 7)

 

Per l’applicazione dell’imposta si osservano le disposizioni stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

 

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA (art. 8 e 9)

 

Per la dichiarazione ed il pagamento dell’imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

 

14. SANZIONI (art. 23 e 24)

 

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

 

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

1 – MISURA DEL DIRITTO (art.19)

Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto in favore del Comune, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 per i periodi di                     seguito indicati:

Per i primi 10 giorni…………………………………………€ 1.033

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione……€ 0.3099

1.2     Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.3     Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

1.4     Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

1.5  Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga             eseguita in determinati spazi da lui prescelte è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

1.6     L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e delle maggiorazioni corrisponde al diritto totale dovuto.

 

2. AFFISSIONI D’URGENZA (art. 22, c. 9)

 

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto con un minimo di per ogni € 25.82 commissione.

 

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

 

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà per i manifesti ed annunci previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.