
(Provincia di Agrigento)
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Oggetto: Conferma per l’anno 2011 delle
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni.
ORGANO COMPETENTE: ____________________________
Cattolica
Eraclea lì __________________ 2010
|
Il Dirigente |
Il Sindaco |
|
Dott. Alfonso Sabella |
Arch. Cosimo Piro |
Ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 si esprime parere: FAVOREVOLE
- In ordine alla
regolarità tecnica
__________________________
- In ordine alla
regolarità contabile
______________________________________
Ai
sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. L.vo 267 del 18/08/2000, si attesta la
copertura finanziaria della spesa prevista, giusto impegno assunto
n°_________________ del ______________________.
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
______________________________________
Premesso che il Capo I° del D.Lgs 15 novembre
1993 n. 507 ha stabilito la disciplina e le tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
Considerato che le tariffe sono differenziate
secondo la classe demografica del comune di appartenenza;
Considerato, ancora, che questo Comune
appartiene alla Va classe (fino a 10.000 abitanti);
Dato atto che le tariffe da applicare,
articolate nelle varie forme di pubblicità, sono stabilite dal D. Lgs n. 507/93
e successive modifiche ed integrazioni, ed evidenziate nel regolamento comunale
per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per
l’applicazione dell’imposta, approvato con atto del C.C. n. 85 del 15/10/1994,
esecutivo con decisione del 6/12/1994 n. 16697/17191;
Visto l’art. 10 della legge 28/12/2001 n. 488
che esclude l’applicazione dell’imposta sulle insegne di esercizio di attività
commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5
metri quadrati;
Vista le delibere della Giunta Municipale, con
le quali sono state confermate dal 2004 al 2010 le tariffe per l’imposta
comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, vigenti
nel 2003;
Vista la legge 24 luglio 2008 n. 126 recante: “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni
urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”;
Vista la legge 6 agosto 2008 n. 133 recante: “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (finanziaria
2011);
P R O P O N E
la adozione di apposito atto deliberativo con il seguente dispositivo:
1)
Confermare per
l’anno 2011 le medesime tariffe già applicate nell’anno 2010 per le varie forme
di pubblicità e di affissione stabilite dal D.Lgs. n. 507/93 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo le misure e le tipologie specificate
nell’allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
Dare atto che il
gettito previsto è di € 1.500,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità
(insegne), di € 100,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità varia
(gonfaloni/volantinaggio ) e di € 4.000,00 per il diritto sulle pubbliche
affissioni;
COMUNE DI
CATTOLICA ERACLEA
ALLEGATO
“A”
PUBBLICITA’
2010
PARTE I - TARIFFA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
1. PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 e 7, comma 2.6)
1.1 Pubblicità ordinaria
effettuata mediante insegne,
cartelli, locandine, targhe; stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle
successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – ( tariffa base ):
Durata - per anno solare.
.……………………………………………………………....€ 11.362
- non
superiore a 3.mesi, per ogni mese o frazione di mese ………………..€ 1.136
Per durata, superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si
applica la tariffa stabilita per anno solare.
1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od
illuminata, effettuata con i mezzi indicati al 1.1 per ogni metro quadrato di
superficie - ( tariffa base maggiorata del 100 %) :
Durata – per anno solare ……………………………………………………….…….€ 22.724
- non
superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese ...................€ 2.272
1.3 Per la
pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5
ed 8.5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50 % per quella di
superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è del 100 %.
1.4 L’importo di ciascuna maggiorazione è determinata applicando la
relativa percentuale alla tariffa base.
La somma della tariffa base e
delle maggiorazioni corrisponde all’importo totale dovuto.
2.
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
(art.13 e 7 - c. 2, 6 e 7)
2.1
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed
all’esterno dei veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli,
barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità
in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni
metro quadrato di superficie:
Durata – per
anno solare …………………………………………………..………€ 11.362
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di
mese..………€ 1.136
Per durata superiore a
3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.
Qualora la pubblicità
suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è
maggiorata del 100 %.
Per la
pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti la cui superficie è
compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3 sono dovute le maggiorazioni
dell’imposta ivi previste.
2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta
è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio:
per i veicoli
adibiti al servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della
metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per i veicoli adibiti
ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la
residenza anagrafica o la sede.
2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli
di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per uso conto:
l’imposta è dovuta per
anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla
data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione,
hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli di portata superiore
a 3.000 kg. € 74.370
b) per autoveicoli con portata inferiore
a 3.000 kg. € 49.580
c) per motoveicoli e veicoli non
compresi nelle due precedenti categorie € 24.790
Per i veicoli
circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe
suddette sono raddoppiate.
La relativa tariffa
base od imposta è maggiorata del 100 %, in conformità all’art. 7 c. 7 D.Lgs. n.
507/1993.
Per i veicoli
sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della
ragione sociale e dell’indirizzo della impresa, purchè sia apposta per non più
di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.
E’
obbligatorio conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta per
esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(art. 14, c. 1-2-3)
3.1 Per la pubblicità effettuata per conto
altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate
dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo
elettronico – elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o
similari, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per
metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:
durata – per anno
solare…………………………………………….……………€ 33.053
- non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese
………€ 3.305
Per durata superiore a 3 mesi ed
inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.
3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente
punto 3.1, effettuata per conto proprio dall’impresa, si applica l’imposta in
misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.
4. PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14 c. 4 e 5)
Per la pubblicità
realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti, applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente
tariffa:
durata: - per ogni giorno……………………….€
2.066
La durata superiore a 30 giorni si
applica:
-
per i primi 30 giorni la tariffa per
giorno di …………………….…..€ 0.2066
-
dopo tale tariffa si applica la tariffa
giornaliera di…………………€ 1.033
5. PUBBLICITA’ CON STRISCIONE E MEZZI SIMILI (art. 15 c. 1)
Per la
pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari , che attraversano
strade o piazze, la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni
periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a …………………€ 11.362.
6. PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)
Per la
pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni,
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati é dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità
stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:
€ 49.580.
7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art-15, c. 3)
Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, é dovuta l’imposta nella misura di: . € 24.790.
8. PUBBLICITA’ VARIA (art. 15, c. 4)
Per la pubblicità
effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od
altri mezzi pubblicitari, dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente
dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito
in base alla tariffa di …….€ 2.066
9. PUBBLICITA’ A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5).
Per la pubblicità
effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa
dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o
frazione, è la seguente: € 6.197.
10. RIDUZIONE DELL’IMPOSTA (art. 16)
La tariffa
dell’imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all’art. 16 D.Lgs. 15 novembre
1993 n. 507.
Le riduzioni
sono cumulabili.
11. ESENZIONE DALL’IMPOSTA (art.17)
Sono esenti
dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art. 17 del D.Lgs 15 novembre
1993, n.507.
12. MODALITA’ DELL’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA (art. 7)
Per l’applicazione
dell’imposta si osservano le disposizioni stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. 15
novembre 1993 n. 507.
13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA (art. 8 e 9)
Per la dichiarazione ed
il pagamento dell’imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8
e 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
14. SANZIONI (art. 23 e
24)
Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e
le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507.
PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1 – MISURA DEL DIRITTO (art.19)
Per l’effettuazione
delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da
colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto in
favore del Comune, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, nelle misure
seguenti:
1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 per i periodi
di seguito indicati:
Per i primi 10
giorni…………………………………………€ 1.033
Per ogni periodo
successivo di 5 giorni o frazione……€ 0.3099
1.2
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del
50%.
1.3
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato
del 50%
1.4
Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato
del 100%
1.5 Qualora il committente richieda
espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelte è
dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
1.6 L’importo di ciascuna maggiorazione è
determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma
della tariffa base e delle maggiorazioni corrisponde al diritto totale dovuto.
2. AFFISSIONI D’URGENZA (art. 22, c. 9)
Per le affissioni
richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è
dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto con un minimo di per ogni € 25.82
commissione.
3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)
La tariffa per
il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà per i manifesti ed
annunci previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Le riduzioni
non sono cumulabili.